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Ultimo aggiornamento: Friday 29 November 2019
Contratti per prestazioni di laboratorio e/o servizi   versione testuale
L'IZSLER, ai sensi dell'art.3 dell'Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna ratificata dalla legge di Regione Emilia Romagna 30 giugno 2014, n.9 e dalla legge di Regione Lombardia 24 luglio 2014, n.22, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, nonché soggetti privati, purché:
  1. sia assicurata la prevalenza all'attività ordinaria e non venga ad essa arrecato pregiudizio;
  2. siano adottate tutte le misure necessarie ad evitare conflitto di interessi;
  3. sia assicurata una gestione contabile separata e sia fatto riferimento per i corrispettivi al tariffario per le prestazioni a titolo oneroso approvato dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.
Gli interessati alla stipula di un contratto per prestazioni di laboratorio e/o servizi possono consultare la modulistica e la documentazione pubblicata a margine.