{"id":28,"date":"2009-03-05T10:44:00","date_gmt":"2009-03-05T09:44:00","guid":{"rendered":"http:\/\/creflatte.izsler-wp.glauco.it\/pagamento-latte-qualita\/testo-degli-accordi\/"},"modified":"2009-03-05T10:44:00","modified_gmt":"2009-03-05T09:44:00","slug":"testo-degli-accordi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.izsler.it\/creflatte\/pagamento-latte-qualita\/testo-degli-accordi\/","title":{"rendered":"Testo degli accordi"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\"><font face=\"Arial\"><strong>ACCORDO INTERPROFESSIONALE<br \/>PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEL LATTE<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">In ottemperanza a quanto previsto ai punti D,E, F dell&#8217; accordo siglato presso l&#8217;Assessorato all&#8217;Agricoltura della regione Lombardia in data 18\/2\/88 relativamente al pagamento del latte secondo la qualit\u00e0<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">allo scopo di instaurare una valutazione omogenea delle caratteristiche qualitative nell&#8217;intera Valle Padana, nell&#8217;ottica di pervenire ad una migliore valorizzazione della produzione nazionale nel contesto della realt\u00e0 comunitaria <\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">le parti di comune accordo, sulla base di indicazioni provvisorie gi\u00e0 individuate per l&#8217;anno in corso, convengono quanto segue: <\/font><\/p>\n<ul>\n<li><font face=\"Arial\">vengono accettate le modalit\u00e0 operative previste ed elaborate dal comitato tecnico; <\/font><\/li>\n<li><font face=\"Arial\">la decorrenza del presente accordo \u00e8 fissata al 1 settembre 1988 per verificare il funzionamento pratico del sistema, mentre l&#8217;applicazione dei pagamenti differenziati verr\u00e0 effettuata dal 1 ottobre 1988.: <\/font><\/li>\n<li><font face=\"Arial\">al fine di favorire la realizzazione del presente accordo, la regione Lombardia si impegna a fornire il proprio contributo per l&#8217;acquisto di idonee strumentazioni (latto-prelevatori automatici, frigoriferi per il trasporto dei campioni di latte, automezzi dotati di cella frigorifera , celle frigorifere fisse per i centri di raccolta, etc.) <\/font><\/li>\n<\/ul>\n<p><font face=\"Arial\">Gli oneri relativi a: omissis<br \/>Gli oneri relativi al costo delle analisi saranno ripartiti nel modo seguente: 50% di spettanza al produttore di latte, il 50% di spettanza dell&#8217;acquirente di latte.<br \/>Prelievo, Protocollo n\u00b0 1 e 2: omissis<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\"><strong>ANALISI:<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">Le analisi relative alla determinazione dei parametri oggetto di valutazione economica, ai sensi dell&#8217;accordo 18\/2\/88, saranno effettuate presso i laboratori dell&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell&#8217;Emilia Romagna e precisamente nelle sedi individuate dalle aziende utilizzatrici di Brescia, Milano, Cremona e Mantova.<br \/>Tale individuazione deve essere concordata con l&#8217;Unione Regionale Associazione Produttori latte e comunque essere compatibile con la potenzialit\u00e0 dei vari laboratori e consentire un servizio di trasporto campioni razionale al fine di rispettare i tempi di consegna.<br \/>Le analisi devono essere eseguite entro i tempi previsti dal protocollo n\u00b0 4 considerando validi per il prelievo tutti i giorni dell&#8217;anno (festivit\u00e0 comprese).<br \/>I metodi di analisi per tutti gli indici di valutazione del latte sono quelli determinati dall&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell&#8217;Emilia Romagna\u00a0 e riportati nell&#8217;allegato protocollo n\u00b03.<br \/>In particolare saranno oggetto di descrizione accurata i metodi relativi alla determinazione di:<br \/><\/font><font face=\"Arial\"><br \/>&#8211; grasso<br \/><\/font><font face=\"Arial\">&#8211; proteine\u00a0<br \/><\/font><font face=\"Arial\">&#8211; lattosio\u00a0<br \/><\/font><font face=\"Arial\">&#8211; cellule somatiche\u00a0<br \/><\/font><font face=\"Arial\">&#8211; carica batterica totale. <\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">Protocollo n\u00b0 3 : omissis<br \/>Trasporto campioni, Protocollo n\u00b0 4 e 5 omissis<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\"><strong>VALUTAZIONE DEI RISULTATI:<\/strong><\/font><\/p>\n<ol>\n<li><font face=\"Arial\">L&#8217;adozione di parametri di riferimento\u00a0\u00a0 per il pagamento del latte secondo qualit\u00e0 non fa venir meno l&#8217;obbligo dei fornitori di adeguarsi a tutte le normative vigenti nonch\u00e8 alle condizioni contrattuali di fornitura in essere che dettano prescrizioni in materia di requisiti chimico-fisici ed igienico sanitari della materia prima. <\/font><\/li>\n<li><font face=\"Arial\">Le analisi i cui valori rilevassero nel latte di un fornitore una differenza, rispetto al valore dell&#8217;ultima analisi ritenuta valida inferiore a:<br \/>\u00b1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 0.4 linee per il grasso<br \/>\u00b1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 0.2 linee per le proteine<br \/>saranno ritenute valide.<br \/>In caso di latte caldo, il confronto deve essere fatto su campioni omogenei. <\/font><\/li>\n<li><font face=\"Arial\">In tutti gli altri casi ivi compreso quello in cui venisse rilevata la presenza di sostanze inibenti, (determinate come da protocollo n\u00b0 6) il campione sar\u00e0 annullato e dovr\u00e0 essere ripetuta un&#8217; ulteriore campionatura. (Nel caso di latte caldo dovr\u00e0 essere prelevato quello corrispondente del campione annullato). <\/font><\/li>\n<li><font face=\"Arial\">La ripetizione del campionamento \u00e8 disposta nei tempi pi\u00f9 brevi possibili dal laboratorio d&#8217;analisi ed effettuata nelle aziende acquirenti. In caso la suddetta campionatura debba essere effettuata nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, tali valori dovranno rientrare nel computo del mese precedente. In ogni caso i dati qualitativi mensili riferiti ai singoli parametri dovranno sempre essere il risultato di almeno due determinazioni.<\/font><\/li>\n<li><font face=\"Arial\">Il laboratorio di analisi riterr\u00e0 nulla la campionatura nel caso in cui la media ponderale dei risultati analitici dei campioni delle singole aziende produttrici si scosti dai valori del campione del latte di massa (ovvero contenuto nella cisterna di raccolta) di:<br \/>\u00b1\u00a0 0.05 linee per il grasso<br \/>\u00b1\u00a0 0.04 linee per le proteine<br \/>Tale campione di massa sar\u00e0 inviato al laboratorio d&#8217;analisi per essere analizzato insieme ai campioni delle singole aziende, conferiti sul loro stesso mezzo di trasporto.<br \/>Al solo fine del calcolo della media ponderale, il laboratorio sar\u00e0 messo a conoscenza delle quantit\u00e0 conferite da ciascun produttore. <\/font><\/li>\n<li><font face=\"Arial\">Le parti si riservano di riconsiderare i limiti di tolleranza per l&#8217;accettabilit\u00e0 dei risultati analitici dopo un periodo di tre mesi di applicazione. In linea di massima i limiti di accettabilit\u00e0 non vengono considerati per le aziende produttrici con una produzione giornaliera inferiore a 120 litri. <\/font><\/li>\n<li><font face=\"Arial\">L&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale provveder\u00e0 alla elaborazione, stampa\u00a0 e trasmissione contestuale alle parti dei dati analitici con l&#8217;indicazione del metodo di prelievo adottato nel modo seguente: <\/font><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><font face=\"Arial\">ai singoli produttori a mezzo di moduli prestampati, da distribuire con il primo giro di raccolta utile a cura delle aziende utilizzatrici; <\/font><\/li>\n<li><font face=\"Arial\">alle aziende utilizzatrici su supporto meccanografico o cartaceo, in forma riepilogativa; <\/font><\/li>\n<li><font face=\"Arial\">all&#8217;Unione Regionale dei Produttori su supporto meccanografico o cartaceo,secondo il codice dei produttori, il cui archivio viene periodicamente aggiornato. <\/font><\/li>\n<\/ul>\n<p><font face=\"Arial\"><strong>VERIFICHE:<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">L&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale effettua verifiche sulla corretta esecuzione delle operazioni di prelievo, conservazione e trasporto campioni, nonch\u00e9 su tutte le prassi operative.<br \/>Le parti possono reciprocamente ed in qualunque momento, attraverso propri esperti di fiducia, effettuare verifiche sullo svolgimento dei compiti affidati all&#8217;altra parte.<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">In particolare, la parte produttiva attraverso i propri tecnici che abbiano seguito corsi di aggiornamento di cui il punto A i cui nominativi saranno comunicati alle Associazioni degli acquirenti, potr\u00e0 chiedere ed ottenere la messa in funzione delle attrezzature di prelievo\u00a0 e conservazione\u00a0 in giri di raccolta scelti casualmente, anche in giorni durante i quali non sono previsti campionamenti validi ai fini del pagamento secondo qualit\u00e0. In caso di prelevamento automatico, le aziende acquirenti sono tenute qualora fosse in uso presso di loro la prassi del trasferimento da mezzo a mezzo delle attrezzature di prelievo e conservazione, a mantenerle montate sugli stessi mezzi per due giri di raccolta successivi a quello durante il quale sono stati prelevati i campioni relativi al pagamento secondo qualit\u00e0. <\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">I campioni prelevati durante questo giro di verifica, opportunamente contraddistinti, verranno inviati ai laboratori d&#8217;analisi secondo la prassi abituale ed i risultati saranno comunicati in forma riepilogativa, anche per le vie brevi alle parti, con opportuna segnalazione che indichi trattarsi di campioni con finalit\u00e0 di verifica. Tali campioni non hanno validit\u00e0 ai fini della valutazione economica di cui al presente documento. <\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\"><strong>COMMISSIONE: omissis<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\"><strong>DICHIARAZIONE VERBALE:<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">Le parti di comune accordo dichiarano che non potranno essere corrisposti premi nel mese interessato qualora il latte risultasse all&#8217;analisi contenere sostanze inibenti in misura superiore alla normativa vigente.<br \/>Sono altres\u00ec escluse altre forme di utilizzo dei risultati da parte delle aziende acquirenti, delle analisi effettuate sullo stesso campione di latte.<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\"><strong>ARTICOLO 6- PARAMETRAZIONE QUALITATIVA<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">In attuazione della Legge n\u00b0 306\/75 del Reg. CE259\/97, della legge n\u00b0 169\/89, e del DPR n\u00b054\/97 al fine di incentivare il miglioramento qualitativo del latte e realizzare la pi\u00f9 opportuna valorizzazione della produzione nazionale su tutti i mercati, le parti si impegnano a mantenere in essere il sistema di pagamento differenziato del latte secondo qualit\u00e0 in base alla tabella parametrica di cui all&#8217;allegato n\u00b0 1.<br \/>Le parti convengono, altres\u00ec, di mantenere in essere a livello nazionale la Consulta Tecnica Paritetica Permanente per la qualit\u00e0 del latte confermandone le attribuzioni e le competenze di cui la lettera N) dell&#8217;accordo per la campagna 1992\/93.<\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><font face=\"Arial\"><strong>ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEL LATTE ALLA STALLA<br \/>PER IL PERIODO 1\/4\/2007 &#8211; 31\/3\/2008<br \/>REGIONE LOMBARDIA<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">Assolatte e le Organizzazioni Professionali Agricole lombarde (Coldiretti, Federlombarda, Cia), alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Paolo De Castro e del Vice Presidente ed Assessore Agricoltura della Regione Lombardia, Viviana Beccalossi, concludono il seguente accordo per la deerminazione del prezzo del latte prodotto in Regione Lombardia per il periodo 1\/4\/2007 &#8211; 31\/3\/2008:<\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><font face=\"Arial\"><strong>ARTICOLO 1<br \/>PREZZO<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">Per ogni 1.000 litri di latte intero e genuino reso refrigerato alla stalla a +4 \u00b0C nel rispetto delle prescrizioni della normativa igienico sanitaria nazionale e comunitaria, per il periodo 1\/4\/2007 &#8211; 31\/3\/2008 verr\u00e0 corrisposto il seguente prezzo: <br \/>331,56 + IVA 10% (euro 33,16) = euro 364,72.<\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><font face=\"Arial\"><strong>ARTICOLO 2<br \/>TERMINI DI PAGAMENTO<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">Il pagamento verr\u00e0 effettuato entro 60 giorni dall&#8217;ultima consegna del mese.<\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><font face=\"Arial\"><strong>ARTICOLO 3<br \/>CLAUSOLE PARTICOLARI<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">Qualora vengano concordate tra acquirente e produttore condizioni di temperatura di consegna diverse da +4 \u00b0C, il prezzo del latte sar\u00e0 conseguentemente modificato come segue:<\/font><\/p>\n<ul>\n<li><font face=\"Arial\">riduzione di euro 1,17752 per 1.000 litri + IVA 10% per consegne a +10 \u00b0C<\/font><\/li>\n<li><font face=\"Arial\">riduzione di euro 2,34471 per 1.000 litri + IVA 10% per consegne a +20 \u00b0C<\/font><\/li>\n<\/ul>\n<p><font face=\"Arial\">Nel caso fossero richieste al produttore condizioni predeterminate di temperatura diverse da quelle indicate, la detrazione corrispondente sar\u00e0 quella prevista per la temperatura indicata pi\u00f9 vicina.<\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">Particolari alimentazioni del bestiame, servizi, condizioni di consegna e di pagamento, ulteriori parametri qualitativi, ove richiesti dall&#8217;acquirente saranno oggetto di accordi diretti tra acquirente e produttore.<\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><font face=\"Arial\"><strong>ARTICOLO 4<br \/>PAGAMENTO SECONDO QUALITA&#8217;<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">Al fine di incentivare il miglioramento qualitativo del latte e realizzare la pi\u00f9 opportuna valorizzazione della produzione lombarda su tutti i mercati, le Parti si impegnano a porre in essere il sistema di pagamento differenziato del latte secondo qualit\u00e0 in base alla tabella parametrica di cui all&#8217;allegato 1.<\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><font face=\"Arial\"><strong>ARTICOLO 5<br \/>VIGENZA DELL&#8217;ACCORDO<\/strong><\/font><\/p>\n<p><font face=\"Arial\">Il presente accordo entra in vigore il 1\/4\/2007 ed \u00e8 valido sino al 31\/3\/2008.<\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><font face=\"Arial\"><\/font><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ACCORDO INTERPROFESSIONALEPER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEL LATTE In ottemperanza a quanto previsto ai punti D,E, F dell&#8217; 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