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Ultimo aggiornamento: Monday 21 September 2009
Tutela e benessere degli animali d'affezione   versione testuale







Il 16 luglio 2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha emesso una "ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570)"

Motivata dalla necessitā di garantire la salute, la tutela e il benessere degli animali da compagnia,  nel caso essi siano affidati a strutture gestite dalle amministrazioni comunali, e durante i loro trasferimenti , l'ordinanza prende le mosse dalla convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1997 e dal Trattato di Lisbona del 2008 e tiene conto "delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti".

Questi, in breve, i punti principali dell'ordinanza:

  1. I Comuni devono tenere conto della natura di esseri senzienti degli animali nell'affidamento del servizio di mantenimento e gestione dei cani randagi.In particolar devono assicurare:
    -  l'identificazione degli animali,
    -  la loro accoglienza in strutture adeguate dal punto di vista strutturale e igienico,
    -  l'assistenza sanitaria,
    -  la restituzione al legittimo proprietario o ogni attivitā che possa incentivare la tempestiva adozione,
    -  l'accesso alle strutture da parte di associazioni che abbiano come fine la protezione degli animali.
    Devono inoltre evitare agli animali lo stress dovuto a trasporti su lunga distanza
  2. I bandi di gara o convenzione devono dunque prevedere principi di prelazione a favore delle strutture che comportino spostamenti minimi e che siano gestite o si avvalgono di servizi di associazioni con riconosciuta finalitā di protezione degli animali.
  3. Il Sindaco del Comune č il responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio, mentre il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente č responsabile della vigilanza sulle strutture
  4. entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza i cani presenti nelle strutture convenzionate, devono essere sterilizzati a carico dei Comuni.

L'ordinanza č efficace per 24 mesi.
Per approfondimenti si rimanda al testo completo dell'ordinanza