Logo IZS
denominazione
» Home Page Centri di referenza » Centro di referenza nazionale per la qualità del latte bovino  » Pagamento Latte Qualità » Testo degli accordi 
Ultimo aggiornamento: Thursday 05 March 2009
Testo degli accordi   versione testuale





ACCORDO INTERPROFESSIONALE
PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEL LATTE

In ottemperanza a quanto previsto ai punti D,E, F dell' accordo siglato presso l'Assessorato all'Agricoltura della regione Lombardia in data 18/2/88 relativamente al pagamento del latte secondo la qualità

allo scopo di instaurare una valutazione omogenea delle caratteristiche qualitative nell'intera Valle Padana, nell'ottica di pervenire ad una migliore valorizzazione della produzione nazionale nel contesto della realtà comunitaria

le parti di comune accordo, sulla base di indicazioni provvisorie già individuate per l'anno in corso, convengono quanto segue:

  • vengono accettate le modalità operative previste ed elaborate dal comitato tecnico;
  • la decorrenza del presente accordo è fissata al 1 settembre 1988 per verificare il funzionamento pratico del sistema, mentre l'applicazione dei pagamenti differenziati verrà effettuata dal 1 ottobre 1988.:
  • al fine di favorire la realizzazione del presente accordo, la regione Lombardia si impegna a fornire il proprio contributo per l'acquisto di idonee strumentazioni (latto-prelevatori automatici, frigoriferi per il trasporto dei campioni di latte, automezzi dotati di cella frigorifera , celle frigorifere fisse per i centri di raccolta, etc.)

Gli oneri relativi a: omissis
Gli oneri relativi al costo delle analisi saranno ripartiti nel modo seguente: 50% di spettanza al produttore di latte, il 50% di spettanza dell'acquirente di latte.
Prelievo, Protocollo n° 1 e 2: omissis

ANALISI:

Le analisi relative alla determinazione dei parametri oggetto di valutazione economica, ai sensi dell'accordo 18/2/88, saranno effettuate presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna e precisamente nelle sedi individuate dalle aziende utilizzatrici di Brescia, Milano, Cremona e Mantova.
Tale individuazione deve essere concordata con l'Unione Regionale Associazione Produttori latte e comunque essere compatibile con la potenzialità dei vari laboratori e consentire un servizio di trasporto campioni razionale al fine di rispettare i tempi di consegna.
Le analisi devono essere eseguite entro i tempi previsti dal protocollo n° 4 considerando validi per il prelievo tutti i giorni dell'anno (festività comprese).
I metodi di analisi per tutti gli indici di valutazione del latte sono quelli determinati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna  e riportati nell'allegato protocollo n°3.
In particolare saranno oggetto di descrizione accurata i metodi relativi alla determinazione di:

- grasso
- proteine 
- lattosio 
- cellule somatiche 
- carica batterica totale.

Protocollo n° 3 : omissis
Trasporto campioni, Protocollo n° 4 e 5 omissis

VALUTAZIONE DEI RISULTATI:

  1. L'adozione di parametri di riferimento   per il pagamento del latte secondo qualità non fa venir meno l'obbligo dei fornitori di adeguarsi a tutte le normative vigenti nonchè alle condizioni contrattuali di fornitura in essere che dettano prescrizioni in materia di requisiti chimico-fisici ed igienico sanitari della materia prima.
  2. Le analisi i cui valori rilevassero nel latte di un fornitore una differenza, rispetto al valore dell'ultima analisi ritenuta valida inferiore a:
    ±       0.4 linee per il grasso
    ±       0.2 linee per le proteine
    saranno ritenute valide.
    In caso di latte caldo, il confronto deve essere fatto su campioni omogenei.
  3. In tutti gli altri casi ivi compreso quello in cui venisse rilevata la presenza di sostanze inibenti, (determinate come da protocollo n° 6) il campione sarà annullato e dovrà essere ripetuta un' ulteriore campionatura. (Nel caso di latte caldo dovrà essere prelevato quello corrispondente del campione annullato).
  4. La ripetizione del campionamento è disposta nei tempi più brevi possibili dal laboratorio d'analisi ed effettuata nelle aziende acquirenti. In caso la suddetta campionatura debba essere effettuata nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, tali valori dovranno rientrare nel computo del mese precedente. In ogni caso i dati qualitativi mensili riferiti ai singoli parametri dovranno sempre essere il risultato di almeno due determinazioni.
  5. Il laboratorio di analisi riterrà nulla la campionatura nel caso in cui la media ponderale dei risultati analitici dei campioni delle singole aziende produttrici si scosti dai valori del campione del latte di massa (ovvero contenuto nella cisterna di raccolta) di:
    ±  0.05 linee per il grasso
    ±  0.04 linee per le proteine
    Tale campione di massa sarà inviato al laboratorio d'analisi per essere analizzato insieme ai campioni delle singole aziende, conferiti sul loro stesso mezzo di trasporto.
    Al solo fine del calcolo della media ponderale, il laboratorio sarà messo a conoscenza delle quantità conferite da ciascun produttore.
  6. Le parti si riservano di riconsiderare i limiti di tolleranza per l'accettabilità dei risultati analitici dopo un periodo di tre mesi di applicazione. In linea di massima i limiti di accettabilità non vengono considerati per le aziende produttrici con una produzione giornaliera inferiore a 120 litri.
  7. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale provvederà alla elaborazione, stampa  e trasmissione contestuale alle parti dei dati analitici con l'indicazione del metodo di prelievo adottato nel modo seguente:
  • ai singoli produttori a mezzo di moduli prestampati, da distribuire con il primo giro di raccolta utile a cura delle aziende utilizzatrici;
  • alle aziende utilizzatrici su supporto meccanografico o cartaceo, in forma riepilogativa;
  • all'Unione Regionale dei Produttori su supporto meccanografico o cartaceo,secondo il codice dei produttori, il cui archivio viene periodicamente aggiornato.

VERIFICHE:

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale effettua verifiche sulla corretta esecuzione delle operazioni di prelievo, conservazione e trasporto campioni, nonché su tutte le prassi operative.
Le parti possono reciprocamente ed in qualunque momento, attraverso propri esperti di fiducia, effettuare verifiche sullo svolgimento dei compiti affidati all'altra parte.

In particolare, la parte produttiva attraverso i propri tecnici che abbiano seguito corsi di aggiornamento di cui il punto A i cui nominativi saranno comunicati alle Associazioni degli acquirenti, potrà chiedere ed ottenere la messa in funzione delle attrezzature di prelievo  e conservazione  in giri di raccolta scelti casualmente, anche in giorni durante i quali non sono previsti campionamenti validi ai fini del pagamento secondo qualità. In caso di prelevamento automatico, le aziende acquirenti sono tenute qualora fosse in uso presso di loro la prassi del trasferimento da mezzo a mezzo delle attrezzature di prelievo e conservazione, a mantenerle montate sugli stessi mezzi per due giri di raccolta successivi a quello durante il quale sono stati prelevati i campioni relativi al pagamento secondo qualità.

I campioni prelevati durante questo giro di verifica, opportunamente contraddistinti, verranno inviati ai laboratori d'analisi secondo la prassi abituale ed i risultati saranno comunicati in forma riepilogativa, anche per le vie brevi alle parti, con opportuna segnalazione che indichi trattarsi di campioni con finalità di verifica. Tali campioni non hanno validità ai fini della valutazione economica di cui al presente documento.

COMMISSIONE: omissis

DICHIARAZIONE VERBALE:

Le parti di comune accordo dichiarano che non potranno essere corrisposti premi nel mese interessato qualora il latte risultasse all'analisi contenere sostanze inibenti in misura superiore alla normativa vigente.
Sono altresì escluse altre forme di utilizzo dei risultati da parte delle aziende acquirenti, delle analisi effettuate sullo stesso campione di latte.

ARTICOLO 6- PARAMETRAZIONE QUALITATIVA

In attuazione della Legge n° 306/75 del Reg. CE259/97, della legge n° 169/89, e del DPR n°54/97 al fine di incentivare il miglioramento qualitativo del latte e realizzare la più opportuna valorizzazione della produzione nazionale su tutti i mercati, le parti si impegnano a mantenere in essere il sistema di pagamento differenziato del latte secondo qualità in base alla tabella parametrica di cui all'allegato n° 1.
Le parti convengono, altresì, di mantenere in essere a livello nazionale la Consulta Tecnica Paritetica Permanente per la qualità del latte confermandone le attribuzioni e le competenze di cui la lettera N) dell'accordo per la campagna 1992/93.

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEL LATTE ALLA STALLA
PER IL PERIODO 1/4/2007 - 31/3/2008
REGIONE LOMBARDIA

Assolatte e le Organizzazioni Professionali Agricole lombarde (Coldiretti, Federlombarda, Cia), alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Paolo De Castro e del Vice Presidente ed Assessore Agricoltura della Regione Lombardia, Viviana Beccalossi, concludono il seguente accordo per la deerminazione del prezzo del latte prodotto in Regione Lombardia per il periodo 1/4/2007 - 31/3/2008:

ARTICOLO 1
PREZZO

Per ogni 1.000 litri di latte intero e genuino reso refrigerato alla stalla a +4 °C nel rispetto delle prescrizioni della normativa igienico sanitaria nazionale e comunitaria, per il periodo 1/4/2007 - 31/3/2008 verrà corrisposto il seguente prezzo:
331,56 + IVA 10% (euro 33,16) = euro 364,72.

ARTICOLO 2
TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dall'ultima consegna del mese.

ARTICOLO 3
CLAUSOLE PARTICOLARI

Qualora vengano concordate tra acquirente e produttore condizioni di temperatura di consegna diverse da +4 °C, il prezzo del latte sarà conseguentemente modificato come segue:

  • riduzione di euro 1,17752 per 1.000 litri + IVA 10% per consegne a +10 °C
  • riduzione di euro 2,34471 per 1.000 litri + IVA 10% per consegne a +20 °C

Nel caso fossero richieste al produttore condizioni predeterminate di temperatura diverse da quelle indicate, la detrazione corrispondente sarà quella prevista per la temperatura indicata più vicina.

Particolari alimentazioni del bestiame, servizi, condizioni di consegna e di pagamento, ulteriori parametri qualitativi, ove richiesti dall'acquirente saranno oggetto di accordi diretti tra acquirente e produttore.

ARTICOLO 4
PAGAMENTO SECONDO QUALITA'

Al fine di incentivare il miglioramento qualitativo del latte e realizzare la più opportuna valorizzazione della produzione lombarda su tutti i mercati, le Parti si impegnano a porre in essere il sistema di pagamento differenziato del latte secondo qualità in base alla tabella parametrica di cui all'allegato 1.

ARTICOLO 5
VIGENZA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entra in vigore il 1/4/2007 ed è valido sino al 31/3/2008.