
Formazione degli Operatori per DM 6 sett 2023, alcuni chiarimenti del Ministero della Salute
Il Ministero della salute in risposta ad alcuni quesiti posti nei mesi scorsi il 16 maggio 2025 ha emesso una nota esplicativa, sull’obbligo della formazione e sui programmi di formazione.
Soggetti obbligati alla formazione
Il DM in argomento è adottato in attuazione dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e in conformità agli articoli 11 e 13 del regolamento UE 2016/429 (AHL) e stabilisce l’obbligo di partecipare a specifici programmi formativi in materia di sanità animale per gli operatori, inclusi i trasportatori, e i professionisti degli animali, come definiti all’articolo 4, rispettivamente, ai punti 24), 25) e 26).
Al riguardo, si precisa che sono obbligati a partecipare ai programmi formativi di chi all’articolo 2 del DM, esclusivamente:
– gli operatori, inclusi i trasportatori, registrati nel Sistema I&R.
Nel caso in cui l’operatore sia una persona giuridica, l’obbligo formativo è a carico del rappresentante legale;
– i professionisti degli animali che, in ragione di una specifica qualifica professionale, sono iscritti ad un ordine o albo professionale e si occupano di animali o di prodotti.
Nel caso in cui il professionista degli animali sia una persona giuridica, l’obbligo formativo è a carico del rappresentante legale.
Programmi formativi
La durata minima ed i contenuti dei programmi formativi sono definiti negli allegati al DM e sono distinti per specie o gruppo specie di animali1 detenuti in via prevalente dall’operatore così come previsto dall’articolo 2, comma 2 del DM. .
La durata minima può essere ridotta del 30% per ogni modulo del programma formativo sulla base della capacità strutturale dello stabilimento dichiarata in BDN, come previsto negli allegati al DM..